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Società Italiana dell'Obesità

Informazione ed aggiornamento per i professionisti dell'Obesità

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Sezione Regionale Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige

 

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Società Italiana dell'Obesità (SIO) - Statuto

Contenente le modifiche approvate nell'Assemblea Generale dei Soci tenutasi a Baveno (VB) il 9 novembre 2007 durante le Prime Giornate Interregionali della SIO (verbale pdf)
Statuto pdf
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art.1
L’Associazione scientifica e culturale denominata “Società Italiana dell’Obesità (S.I.O.)” ha sede legale nel Comune di Pisa. La sede rappresentativa ed amministrativa è presso il recapito del Presidente in carica.

Art.2
La durata dell’Associazione è illimitata.

OGGETTO

Art.3
a. L’associazione è libera, non ha scopo di lucro, ed è a carattere interdisciplinare. L’Associazione opera nei settori dell’assistenza socio-sanitaria, della prevenzione, della istruzione e della formazione e della ricerca scientifica. La sua attività principale consiste nella promozione della ricerca scientifica e nella divulgazione delle conoscenze scientifiche riguardanti l’obesità e le sue complicanze, utilizzando a tale scopo tutti gli strumenti informativi ed educativi che il Consiglio Direttivo riterrà più idonei e stipulando a tal scopo Convenzioni con Enti Pubblici o con Privati.

b. L’associazione si propone di promuovere, sviluppare e divulgare le conoscenze scientifiche relative all’obesità e alle sue complicanze, anche favorendo ricerche scientifiche finalizzate e coordinando i rapporti con le Istituzioni scientifiche sia in Italia che all’estero.

c. L’associazione svolge, nel settore dello studio e della cultura delle conoscenze scientifiche relative all’obesità e alle sue complicanze, attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa, finalizzati a migliorare le competenze e le abilità tecniche e professionali dei propri associati.

d. L’associazione collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche ed elabora linee guida in collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali.

e. L’associazione è inoltre impegnata nella promozione della eticità e della elevata professionalità nel trattamento dell’obesità e delle sue complicanze ed è attenta a collaborare con associazioni rappresentative degli utenti.

f. L’Associazione si propone di interagire con le Istituzioni (Ministeri, Regioni ed altre eventuali) con proposte operative e culturali, al fine di favorire lo sviluppo delle conoscenze e una corretta applicazione clinico-assistenziale.

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4
a. Tutti gli associati godono di uguali diritti e doveri. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l’ammissione a Socio dell’Associazione si deve intendere a tempo indeterminato, salvo le cause di recesso ed esclusione previste dal presente Statuto

b. I soci si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Ordinari ed Onorari.

c. Può essere nominato Socio Ordinario chiunque, in possesso di laurea magistrale o specialistica o triennale, svolga la propria attività lavorativa sia nelle varie strutture del sistema Sanitario Nazionale sia in regime libero-professionale e privato ed abbia dimostrato interesse all’oggetto dell’Associazione come evidenziato dal Curriculum Vitae. Sarà comunque in facoltà dell’Consiglio Direttivo ammettere all’Associazione chiunque possa essere giudicato utile ai fini dell’attività associativa.

d. Può diventare Socio Ordinario chiunque, in possesso dei requisiti richiesti, ne abbia fatto domanda accompagnata dalla presentazione di due Soci Onorari o Ordinari corredata da curriculum vitae e che sia stata accolta dal Consiglio Direttivo della Associazione previa valutazione di una Commissione Soci nominata dal Consiglio Direttivo. Tale approvazione deve avvenire entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta.

e. La qualifica di Socio Ordinario si assume dalla data di approvazione degli atti da parte del Consiglio Direttivo. Tuttavia il Consiglio direttivo può negare l’ammissione a Socio, qualora venga constatata la mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto.

f. Soltanto il pagamento della quota associativa annuale conferisce diritto a partecipare a tutti gli atti della vita dell’Associazione. Il Socio Ordinario che al 31 Dicembre di ogni anno non si sia messo in regola con il pagamento delle quote sociali, nonostante abbia ricevuto i dovuti avvisi per via postale o telematica entro il 1 Dicembre dello stesso anno, perde il diritto ai benefici di essere socio (quali ad esempio l’accesso ai servizi via internet ed alla disponibilità delle riviste), diritto che viene riacquisito con il pagamento delle quote sociali mancanti.

g. La quota associativa non è rimborsabile in caso di recesso del Socio.

h. La quota non è trasmissibile in caso di decesso.

i. Può essere nominato Socio Onorario colui che consegue risultati di elevato valore scientifico nel campo delle discipline attinenti. La qualifica di Socio Onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo su proposte avanzate da almeno 10 Soci corredate di curriculum vitae della persona designata. La comunicazione all’interessato viene data nelle forme che il Presidente riterrà più opportune.

j. Il Socio può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

k. L’Assemblea dei Soci può deliberare l’esclusione dall’Associazione di un Socio per gravi motivi quali: aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell’Associazione o aver esercitato un’attività in contrasto con le finalità istituzionali dell’Associazione. La delibera di esclusione dall’Associazione ha effetto dal giorno in cui viene comunicata all’interessato mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

RISORSE FINANZIARIE, PATRIMONIO, ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

Art.5
a. Il patrimonio dell’Associazione deriva dalle quote versate dai soci, dagli eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici e privati, dai ricavati di attività e manifestazioni organizzate dall’Associazione, dai proventi di eventuali attività editoriali, dai contributi versati da sponsor (che non impongano obblighi di pubblicità, ma si configurino come donazioni liberali) e da ogni altra eventuale entrata per elargizione, donazione o contributo, anche sotto forma di contratto di collaborazione.

b. L’Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi dei Soci e/o di Enti Pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che si configurino come conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.

c. L’Associazione finanzia le attività attraverso l’autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o degli Enti Pubblici nonché di soggetti privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche, delle industrie alimentari e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

d. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’archivio delle registrazioni, dai volumi degli atti e dai documenti di carattere scientifico-bibliografico ricevuti da Associazioni od Enti diversi e da altro materiale inventariale acquistato dall’Associazione, nonché da altri diritti o beni mobili ed immobili di cui potrà divenire titolare per acquisto, donazione o lascito.

e. L’esercizio associativo coincide con l’anno solare e quindi si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

f. Il Bilancio Consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.

g. Il Bilancio Preventivo deve essere redatto sulla base delle previsioni relative all’attività che verrà svolta durante l’anno.

h. L’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo dell’Associazione è obbligatoria nel rispetto delle norme dettate nel presente Statuto.

i. E’ fatto divieto per l’associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23/12/1996, n.662.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.6
a. Sono organi fondamentali dell’Associazione :

1. l’Assemblea dei Soci
2. il Presidente
3. il Consiglio Direttivo
4. il Segretario
5. il Tesoriere
6. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora si verifichi la necessità di essere attivato in base alle leggi vigenti)
7. l’Ufficio di Presidenza
b. Sono organi facoltativi:
1. il Comitato Scientifico
2. il Comitato Editoriale
3. il Comitato Didattico
4. il Comitato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione
5. le Sezioni Regionali o Interregionali
6. il Collegio dei Probiviri
c. Questi o eventuali altri Organi dovranno attenersi a specifici regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo.

d. Tutte le cariche tranne quella del Collegio dei Revisori dei Conti si intendono assunte a titolo gratuito e quindi non ne consegue alcun compenso.

e. Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l’eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono essere non soci, considerato che detti membri devono essere iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti e all’Ordine dei Dottori Commercialisti.

g. Un Socio può ricoprire la carica di Presidente al massimo per due volte, e mai consecutivamente.

h. Tutte le riunioni dei diversi organi, di cui al presente art. 6, possono avvenire anche per videoconferenza

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.7
a. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e che quindi risultano regolarmente iscritti all’Associazione alla data dello svolgimento. L’Assemblea dei Soci rappresenta l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

b. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all’anno precedente e del Bilancio Preventivo relativo all’anno successivo a quello in corso. I bilanci in oggetto di approvazione devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea di prima convocazione in modo che ciascun Socio possa prenderne preventivamente visione.

c. L’Assemblea inoltre:

1. provvede all’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo
2. delibera sull’eventuale destinazione di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto
3. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio
4. delibera su eventuali modifiche al presente Statuto.
d. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei soci o da almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico o il Collegio de Revisori. La convocazione è fatta mediante fax o e-mail, contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. La Convocazione deve essere spedita a tutti i Soci, nonché ai componenti del Comitato Scientifico e ai revisori dei Conti almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

e. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti con la partecipazione di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto in seconda convocazione; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati.
1. Il voto è segreto, quando riguarda le persone fisiche dei soci.
2. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberazione propria o per richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso portante l’ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima a ciascun socio, all’indirizzo risultante sull’elenco dei soci.
3. Gli emendamenti allo Statuto devono essere proposti per scritto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto, almeno due mesi prima dell’Assemblea che discuterà gli emendamenti proposti e devono essere portati a conoscenza dei soci almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea
f. Il diritto al voto spetta a tutti i Soci sia Ordinari sia Onorari per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per qualunque altro argomento sottoposto all’esame dell’Assemblea. Per soci ordinari di nuova nomina si intendono coloro la cui domanda di ammissione sia stata approvata dal CD da almeno 30 giorni e ne sia stata data comunicazione ufficiale.

g. Vige il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice Civile: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe. Il voto è segreto, quando riguarda le persone fisiche dei Soci.

h. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio ove prescritto dalla legge).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.8
a. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti pari a 11 eletti a voto segreto dall’Assemblea dei Soci Onorari ed Ordinari. Esso deve essere composto da almeno 7 Laureati in Medicina e Chirurgia.

b. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili al termine del mandato. Essi sono nominati a rotazione biennale, si che ogni due anni si procederà alla sostituzione di 5 e di 6 Consiglieri alternativamente.

c. Se nel Corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli nominando, nell’ordine della graduatoria dei non eletti alla precedente nomina. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.

d. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti ossia la metà più uno, l’intero Consiglio direttivo si considera sciolto. Il Consigliere più anziano deve convocare l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri rimasti in carica devono nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

e. Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni Socio potrà esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

f. Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto, necessario o utile al perseguimento degli scopi dell’Associazione, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea o degli altri organi dell’Associazione medesima. Il Consiglio Direttivo provvede a:

1. convocare l’Assemblea
2. redigere il Bilancio Consuntivo e Preventivo
3. nominare il Presidente ed il Presidente eletto dell’Associazione
4. nominare tra i suoi componenti il Tesoriere dell’Associazione
5. nominare i componenti della Commissione Soci, del Comitato Scientifico, Editoriale, Didattico, per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei Gruppi di Studio
6. elaborare ed approvare i regolamenti e le attività della Commissione Soci e dei Comitati Scientifico, Editoriale, didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei Gruppi di Studio.
g. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri con avviso contenente indicazione dell’ora, giorno e luogo della riunione, nonché dell’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima della data fissata.

h. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

IL PRESIDENTE

Art.9
a. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e non può essere rieletto per due mandati consecutivi. In occasione del rinnovo parziale del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo nomina, scegliendo tra i nuovi eletti, il Presidente Eletto che assumerà le funzioni di Presidente dell’Associazione all’inizio del secondo biennio di sua permanenza nell’Organo. Alla cessazione della carica che può coincidere con l’uscita dal Consiglio Direttivo, il Presidente assume la carica di Past-President e rimane nel Consiglio Direttivo per il biennio successivo senza diritto di voto. In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale il Presidente eletto assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nell’Organo. Al Past-President, al termine del proprio mandato, viene attribuita la qualifica di Socio Onorario.

b. Il Presidente ha rappresentanza legale dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:

1. presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza
2. in caso di documentata necessità emette provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che però decadono se non ratificati dal consiglio stesso alla prima riunione successiva
3. L’autorità di delegare, in caso di assenza, un membro del Consiglio Direttivo stesso a rappresentarlo
4. L’autorità di nominare un Segretario scelto tra i Soci dell’Associazione stessa
5. L’autorità di nominare un ufficio di Presidenza tra i componenti del Consiglio direttivo, a supporto della propria attività
6. L’autorità di nominare propri delegati regionali, con l’operato volontario dei quali l’Associazione agisce capillarmente a livello regionale, laddove non esistano le Sezioni Regionali.
7. L’autorità di nominare Delegati esterni per l’effettuazione di operazioni bancarie e finanziarie
8. Redigere i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo
9.Esercitare tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art.10
a. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dall’ultimo Past-President e dal Segretario. Esso è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed esercita le funzioni ed i compiti previsti dal presente Statuto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.11
a. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente (che subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) eletti dall’Assemblea dei Soci.

b. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

c. Il Collegio dei Revisori è presieduto dal membro effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione o, in caso di parità, dal membro effettivo più anziano.

d. I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea e danno parere sui bilanci

e. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta l’anno e delibera con la maggioranza dei componenti presenti.

f. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate per i membri del Consiglio direttivo, considerando l’alternanza 1 e 2 ogni biennio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.12
a. Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, derivante dal rapporto associativo, che dovesse insorgere tra l’Associazione ed uno o più dei Soci, tra i Soci medesimi o tra l’Associazione e gli Organi Associativi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri. Tale Collegio è composto da tre membri scelti dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci iscritti da almeno otto anni.

b. Il Presidente del Collegio è rappresentato dal membro più anziano

c. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal proprio Presidente su richiesta del Presidente dell’Associazione, del comitato Scientifico o dei singoli Soci mediante avviso a ciascun membro anche tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. E’ validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

COMITATI E GRUPPI DI STUDIO

Art.13
a. I Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione sono nominati dal Consiglio Direttivo. Detti Comitati deliberano a maggioranza dei loro componenti e sono presieduti dal Presidente dell’Associazione o dal Presidente Eletto o da un loro delegato.

b. I Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione sono facoltativi ed hanno i seguenti compiti:

1. dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza su temi attinenti l’oggetto della Associazione
2. esprimere parere e formulare proposte sulle materie di competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso
3. esprimere parere sul regolamento delle proprie attività elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo
c. Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a specifiche problematiche individuate dal consiglio stesso, dai Comitati o dall’Ufficio di Presidenza. La partecipazione ai Gruppi di Studio è aperta a tutti i Soci dell’Associazione che ne facciano richiesta. Possono partecipare anche persone estranee all’Associazione purché attive nel campo scientifico. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva anche sentito il parere dei Comitati.

SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI

Art.14
a. Le Sezioni regionali ed Interregionali sono organi decentrati dell’Associazione. Esse hanno il compito di esercitare tutte le attività che rientrano nell’oggetto dell’Associazione di interesse eminentemente locale.

b. Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo in ogni Regione in cui almeno 20 Soci Ordinari ne facciano richiesta. Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente il Consiglio Direttivo può istituire una Sezione Interregionale.

c. Per lo svolgimento delle proprie attività, le Sezioni regionali ed Interregionali hanno a disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l’anno solare dai Soci afferenti alla Sezione medesima, oltre a fondi provenienti da contributi, elargizioni ed offerte.

d. Le Sezioni Regionali ed Interregionali sono composte da Soci residenti nella Regione o nel territorio interregionale cui esse fanno capo. Sono rette da un Consiglio Direttivo di Regione composto da un numero dispari di membri compreso tra cinque e nove in proporzione al numero di iscritti. Tale Consiglio Direttivo di regione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Tesoriere di Sezione. Il Consiglio dura in carica quattro anni e viene nominato a maggioranza tra i Soci aventi diritto di voto afferenti alla Sezione. La nomina deve essere notificata al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

e. Gli Statuti delle Sezioni regionali ed Interregionali dovranno essere coerenti allo Statuto nazionale della Società ed al programma nazionale delle attività dell’Associazione, e dovranno avere una sostanziale omologia nelle regolamentazioni secondo uno schema predeterminato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

f. Dello svolgimento di attività, di iniziative che comportino uscite, la Sezione dovrà comunque tenere una contabilità secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo. Il Presidente della Sezione risponde verso gli organi centrali dell’Associazione della correttezza della gestione delle attività della Sezione e della loro conformità ai programmi dell’Associazione.

g. Per l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezione Regionali ed Interregionali si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società.

h. Il Presidente, il Comitato Scientifico, Editoriale e Didattico delle Sezioni Regionali ed Interregionali hanno i seguenti compiti: dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo sui temi attinenti l’oggetto della Società ed esprimere pareri o formulare proposte sulle materie di loro competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso.

PROCEDURE PER L’ELEZIONE DEMOCRATICA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art.15
a. Le cariche sociali vengono attribuite dall’Assemblea dei Soci tramite elezione democratica.

b. Per ogni tipologia di carica deve essere presentata una lista di candidati aventi i requisiti richiesti dal presente Statuto.

c. Ciascun Socio può candidarsi a ricoprire una sola carica. Qualora una persona sia proposta a ricoprire due o più cariche deve scegliere per quale carica candidarsi prima dell’inizio delle elezioni.

d. Per ogni lista viene eletto il candidato con maggior numero di voti fino a concorrenza del numero delle persone da eleggere. A parità di voti è eletto il candidato più anziano.

e. Tutte le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Il seggio elettorale si aprirà con congruo anticipo a partire dal giorno successivo alla data di svolgimento dell’Assemblea dei Soci. Il seggio elettorale rimarrà aperto per quattro ore.
f. Il Presidente o suo delegato individua il seggio elettorale, nomina Il Presidente del seggio, due o più scrutatori e un Segretario (possibilmente il segretario del Consiglio Direttivo in carica) e provvede affinché venga allestita un’urna per ogni tipologia di carica da eleggere e provvede affinché ciascun Socio presente riceva una scheda vidimata con il timbro dell’Associazione e la firma del Presidente del seggio e di uno degli scrutatori.

g. Sulla scheda deve essere riportata la tipologia delle cariche da eleggere.

h. Per ogni tipologia di carica il Socio votante potrà esprimere tante preferenze quante sono le persone da eleggere.

i. Lo scrutinio delle schede è pubblico. Le schede vengono visionate dagli scrutatori una alla volta, passate al Presidente del Seggio il quale legge i nomi votati per ciascuna tipologia di carica.

j. Il Segretario ha il compito di annotare l’andamento delle votazioni ed i voti ottenuti da ciascun candidato

k. Terminate le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente proclama i risultati delle votazioni e la lista degli eletti.

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.16
a. Oltre alla tenuta dei Libri prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle Assemblee con le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri nonché il libro dei Soci. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. I libri possono essere conservati anche sotto la forma di files elettronici.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art.17
a. L’Associazione si scioglie oltre che per il venir meno della pluralità dei Soci anche per l richiesta della maggioranza dei due terzi dei Soci dell’Associazione stessa.

b. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina uno o più liquidatori.

c. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art.18
a. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute previste dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (articoli 14 e seguenti) e le relative disposizioni di attuazione, nonché ogni norma legittimamente emanata in materia di Società scientifiche.


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